L’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal MiSE sulla base delle norme del Regolamento, di cui alla delibera Agcom 664/09/CONS. L’autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.

L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

L’autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro.

Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 e successive modificazioni e integrazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.

La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito locale ed i bacini di riferimento, nonché la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento. La domanda deve essere corredata, tra le altre cose, dalla seguente documentazione, da prodursi ai sensi del D.P.R. 445/2000:

  1. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta società cooperativa priva di scopo di lucro;
  2. dichiarazione circa l’inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, nel caso di esistenza di pattifiduciari, la dichiarazione relativa all’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
  3. documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario;
  4. l’elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengano anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l’elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
  5. il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
  6. le ricevute dei versamenti di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento.

E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare al MiSE ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti prodotti con la stessa. Detta comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni (ROC) istituito presso l’Agcom, ai sensi della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni, ovvero di procedere con l’istanza di iscrizione a seguito del conseguimento del titolo abilitativo.

Il MiSE provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il MISE, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni.

La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal Regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica.

L’autorizzazione è rilasciata per una durata di dodici anni. L’autorizzazione è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del MiSE.

L’autorizzazione si estingue in caso di scadenza del termine di dodici anni, senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.

La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.

Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per provincia: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima (quindi, ad esempio, per tre province il contributo è pari ad euro 300+150+150) e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000 (mille). Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà.

I soggetti titolari di un’autorizzazione compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall’Agcom e conservano la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.

I titolari di autorizzazione sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e sono tenuti all’osservanza degli obblighi in tema di rettifica previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.

I soggetti titolari di autorizzazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.

Il DRG ha concordato con la struttura Consultmedia, partner consortile, condizioni agevolate per l’assistenza amministrativa per il conseguimento del titolo all’esercizio. Per informazioni: dr. Giovanni Madaro, tel. 0331/593377 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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